marchio ATC TO3
Ambito territoriale di caccia Torino3, zona pinerolese
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TESSERINI VENATORI (2)

© Tre W 2004

 

Istruzioni operative supplementari

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2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio venatorio è consentito tutti i giorni fatti salvi i limiti di cui al punto 2) lett. d), e) ed f) del calendario venatorio regionale e fermo restando il limite massimo di giornate consentite per ciascun cacciatore; l'esercizio dell'attività venatoria è consentito secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie si applicano le disposizioni di cui al punto 1.6 e 1.7 delle presenti istruzioni operative relativamente alla perforazione delle giornate di caccia e all'annotazione dei capi abbattuti, ad eccezione delle specie oggetto di incentivazione faunistica, degli ungulati e della tipica fauna alpina oggetto di piani di prelievo approvati dalla Giunta regionale.

2.3. Anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al punto 2.2. da parte dei cacciatori residenti in altre regioni, non ammessi ad ATC o CA piemontesi, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle aziende faunistico-venatorie (AFV) e agri-turistico-venatorie (ATV) la Direzione Territorio rurale fornisce ai direttori concessionari delle stesse un registro di caccia aziendale preventivamente vidimato, avente le seguenti caratteristiche:

  • numerazione progressiva delle pagine;
  • spazi ove riportare il nominativo del cacciatore;
  • giornate di caccia ai fini della perforazione;
  • spazi ove indicare i capi abbattuti appartenenti alle specie cacciabili non oggetto d'incentivazione faunistica;
  • foglio riepilogativo riportante i dati statistici.

Su tale documento il concessionario, o suo delegato, dovrà perforare la giornata di caccia e riportare il nominativo del cacciatore, appartenente alla fattispecie sopra descritta ed autorizzato all'esercizio venatorio nell'AFV o ATV, nonché segnare, al termine della giornata di caccia, i capi abbattuti, appartenenti a specie non oggetto d'incentivazione faunistica.
Il registro in questione dovrà essere custodito dal concessionario, o suo delegato, e messo a disposizione degli organi preposti alla vigilanza nelle AFV e nelle ATV, qualora ne facciano richiesta. I dati statistici complessivi risultanti dalla compilazione di tale documento dovranno essere trasmessi, al termine della stagione venatoria di riferimento, alla Direzione Territorio rurale. Gli uffici regionali competenti e gli ATC ed i CA rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle AFV e nelle ATV del Piemonte, il tesserino venatorio di cui al precedente punto 6, lett. d), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, comma 2, della l.r. 70/1996.

2.4. Il concessionario è tenuto a far applicare, al capo non appena abbattuto, il previsto contrassegno inamovibile alla tipica fauna alpina ed agli ungulati compreso il cinghiale (nella zona faunistica delle Alpi), e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

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