Istruzioni operative supplementari
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2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE
2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata
a gestione privata l'esercizio venatorio è consentito tutti
i giorni fatti salvi i limiti di cui al punto 2) lett. d),
e) ed f) del calendario venatorio regionale e fermo restando
il limite massimo di giornate consentite per ciascun cacciatore;
l'esercizio dell'attività venatoria è consentito secondo
i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta regionale.
2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie e
agri-turistico-venatorie si applicano le disposizioni di
cui al punto 1.6 e 1.7 delle presenti istruzioni operative
relativamente alla perforazione delle giornate di caccia
e all'annotazione dei capi abbattuti, ad eccezione delle
specie oggetto di incentivazione faunistica, degli ungulati
e della tipica fauna alpina oggetto di piani di prelievo
approvati dalla Giunta regionale.
2.3. Anche ai fini del rispetto delle disposizioni
di cui al punto 2.2. da parte dei cacciatori residenti in
altre regioni, non ammessi ad ATC o CA piemontesi, che esercitano
l'attività venatoria esclusivamente nelle aziende faunistico-venatorie
(AFV) e agri-turistico-venatorie (ATV) la Direzione Territorio
rurale fornisce ai direttori concessionari delle stesse
un registro di caccia aziendale preventivamente vidimato,
avente le seguenti caratteristiche:
- numerazione progressiva delle pagine;
- spazi ove riportare il nominativo del cacciatore;
- giornate di caccia ai fini della perforazione;
- spazi ove indicare i capi abbattuti appartenenti alle
specie cacciabili non oggetto d'incentivazione faunistica;
- foglio riepilogativo riportante i dati statistici.
Su tale documento il concessionario, o suo delegato, dovrà
perforare la giornata di caccia e riportare il nominativo
del cacciatore, appartenente alla fattispecie sopra descritta
ed autorizzato all'esercizio venatorio nell'AFV o ATV, nonché
segnare, al termine della giornata di caccia, i capi abbattuti,
appartenenti a specie non oggetto d'incentivazione faunistica.
Il registro in questione dovrà essere custodito dal concessionario,
o suo delegato, e messo a disposizione degli organi preposti
alla vigilanza nelle AFV e nelle ATV, qualora ne facciano
richiesta. I dati statistici complessivi risultanti dalla
compilazione di tale documento dovranno essere trasmessi,
al termine della stagione venatoria di riferimento, alla
Direzione Territorio rurale. Gli uffici regionali competenti
e gli ATC ed i CA rilasciano ai cacciatori residenti all'estero,
che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle
AFV e nelle ATV del Piemonte, il tesserino venatorio di
cui al precedente punto 6, lett. d), nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 39, comma 2, della l.r. 70/1996.
2.4. Il concessionario è tenuto a far applicare,
al capo non appena abbattuto, il previsto contrassegno inamovibile
alla tipica fauna alpina ed agli ungulati compreso il cinghiale
(nella zona faunistica delle Alpi), e a far compilare la
"scheda rilevamento dati".
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