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TESSERINI VENATORI (3)

© Tre W 2004

 

Istruzioni operative supplementari

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3) DIVIETI

3.1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, è vietato:

  1. a) negli A.T.C. e nei C.A. esercitare la caccia in ambito territoriale diverso da quello assegnato;
  2. b) cacciare l'avifauna selvatica migratoria ad una distanza minore di metri 1.000 dai valichi montani;
  3. c) usare più di due cani per cacciatore e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale;
  4. d) commerciare la tipica fauna alpina appartenente alle specie fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, lepre bianca ed ungulati;
  5. e) abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte;
  6. f) usare armi da sparo munite di silenziatore e quelle atte a riceverlo od impostate con scatto provocato dalla preda, nonché quelle munite di sistema di puntamento a raggio laser; usare fucile a canna rigata con canna di lunghezza inferiore a cm. 45;
  7. g) mantenere in sito sagome per richiamo al di fuori dell'orario di caccia e l'uso di richiami elettronici;
  8. h) usare radio ricetrasmittenti od apparecchi telefonici mobili ai fini dell'esercizio venatorio;
  9. i) l'uso dei cani per la caccia agli ungulati, fatta eccezione per i cani da traccia e per la caccia al cinghiale; è facoltà della Giunta regionale consentirne l'uso in casi specifici;
  10. l) cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, fatta eccezione per la caccia al cinghiale ed alla volpe, ai tetraonidi nella zona faunistica delle Alpi, agli ungulati oggetto di piani di prelievo selettivo e salvo quanto disposto dall'art. 29 della l.r. 70/96;
  11. m) impiantare appostamenti temporanei a distanza inferiore a 200 metri dal perimetro delle zone in cui la caccia è vietata;
  12. n) ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati fatta eccezione per la cattura ai fini previsti dagli articoli 29, 30 e 31 della l.r. 70/96;
  13. o) l'addestramento ed allenamento dei cani a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata, dalle aziende faunistico-venatorie e dalle aziende agri-turistico-venatorie, dai centri privati di riproduzione della fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 13 della l.r. 70/96; p) la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
  14. q) causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti e da zone di caccia riservata per scopi venatori;
  15. r) usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 13, comma 14, e dell'art. 29 della l.r. 70/96;
  16. s) raccogliere palchi dei cervidi salvo la raccolta autorizzata dai Comitati di gestione e dai concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e dagli enti di gestione dei parchi;
  17. t) commerciare esemplari vivi o morti di specie di fauna selvatica italiana non proveniente da allevamenti e non munita di contrassegno inamovibile;
  18. u) vendere a privati e detenere reti da uccellagione, salvo che per l'attività di inanellamento di cui all'articolo 31 della l.r. 70/96;
  19. v) produrre, vendere e detenere trappole di qualsiasi tipo per la cattura di fauna selvatica;
  20. z) detenere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione di quella lecitamente abbattuta, la cui detenzione è consentita ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 70/96;
  21. aa) l'esercizio venatorio in più comprensori alpini ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-5182 del 30.1.2002.

segue

4) Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria » »