Istruzioni operative supplementari
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3) DIVIETI
3.1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi
sulla caccia, è vietato:
- a) negli A.T.C. e nei C.A. esercitare la caccia in ambito
territoriale diverso da quello assegnato;
- b) cacciare l'avifauna selvatica migratoria ad una distanza
minore di metri 1.000 dai valichi montani;
- c) usare più di due cani per cacciatore e più di quattro
cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale;
- d) commerciare la tipica fauna alpina appartenente alle
specie fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, lepre
bianca ed ungulati;
- e) abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte;
- f) usare armi da sparo munite di silenziatore e quelle
atte a riceverlo od impostate con scatto provocato dalla
preda, nonché quelle munite di sistema di puntamento a
raggio laser; usare fucile a canna rigata con canna di
lunghezza inferiore a cm. 45;
- g) mantenere in sito sagome per richiamo al di fuori
dell'orario di caccia e l'uso di richiami elettronici;
- h) usare radio ricetrasmittenti od apparecchi telefonici
mobili ai fini dell'esercizio venatorio;
- i) l'uso dei cani per la caccia agli ungulati, fatta
eccezione per i cani da traccia e per la caccia al cinghiale;
è facoltà della Giunta regionale consentirne l'uso in
casi specifici;
- l) cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior
parte da neve, fatta eccezione per la caccia al cinghiale
ed alla volpe, ai tetraonidi nella zona faunistica delle
Alpi, agli ungulati oggetto di piani di prelievo selettivo
e salvo quanto disposto dall'art. 29 della l.r. 70/96;
- m) impiantare appostamenti temporanei a distanza inferiore
a 200 metri dal perimetro delle zone in cui la caccia
è vietata;
- n) ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli
e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova,
nidi e piccoli nati fatta eccezione per la cattura ai
fini previsti dagli articoli 29, 30 e 31 della l.r. 70/96;
- o) l'addestramento ed allenamento dei cani a distanza
inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata,
dalle aziende faunistico-venatorie e dalle aziende agri-turistico-venatorie,
dai centri privati di riproduzione della fauna selvatica,
fatto salvo quanto stabilito dall'art. 13 della l.r. 70/96;
p) la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento
sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- q) causare volontariamente spostamenti della fauna
selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti
protetti e da zone di caccia riservata per scopi venatori;
- r) usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna
selvatica durante le ore notturne, salvo i soggetti autorizzati
ai sensi dell'art. 13, comma 14, e dell'art. 29 della
l.r. 70/96;
- s) raccogliere palchi dei cervidi salvo la raccolta
autorizzata dai Comitati di gestione e dai concessionari
delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie
e dagli enti di gestione dei parchi;
- t) commerciare esemplari vivi o morti di specie di
fauna selvatica italiana non proveniente da allevamenti
e non munita di contrassegno inamovibile;
- u) vendere a privati e detenere reti da uccellagione,
salvo che per l'attività di inanellamento di cui all'articolo
31 della l.r. 70/96;
- v) produrre, vendere e detenere trappole di qualsiasi
tipo per la cattura di fauna selvatica;
- z) detenere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione
di quella lecitamente abbattuta, la cui detenzione è consentita
ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 70/96;
- aa) l'esercizio venatorio in più comprensori alpini
ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'allegato alla D.G.R.
n. 1-5182 del 30.1.2002.
segue
4)
Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria »
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