Istruzioni operative supplementari
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4) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA
4.1. L'attività venatoria è consentita con l'uso
del fucile:
- con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione
e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che
consente di contenere non più di due cartucce di calibro
non superiore al 12;
- con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale
o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore
a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore
a mm. 40.
4.2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre
canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro
non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro
non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non
inferiore a mm. 40.
4.3. Nella zona faunistica delle Alpi, è vietato
l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione
semiautomatica ed automatica, salvo che il caricatore sia
adattato in modo da non contenere, oltre il colpo in canna,
più di un colpo; è altresì vietato l'uso del fucile con
canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica ed automatica.
4.4. L'uso del fucile con canna ad anima rigata
è consentito esclusivamente per la caccia di selezione agli
ungulati nell'ambito dei piani di prelievo selettivo, ad
eccezione del cinghiale nella zona faunistica di pianura,
salvo che per gli interventi di controllo autorizzati ai
sensi dell'art. 29 della l.r. 70/96.
4.5. La caccia è altresì consentita con l'uso dei
falchi.
4.6. Il titolare della licenza di porto di fucile
per uso di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio
a portare oltre alle armi consentite, utensili da punta
e da taglio atti alle esigenze venatorie.
4.7. Sono vietati tutte le armi e i mezzi per l'esercizio
venatorio non esplicitamente ammessi dall'art. 48 della
l.r. 70/96.
4.8. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati
dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
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