Istruzioni operative supplementari
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5) DISPOSIZIONI PARTICOLARI 5.1. In deroga
a quanto stabilito ai precedenti punti 1, 2 e 3 del calendario
venatorio per la stagione venatoria 2004/2005, ai sensi
dell'art. 44, comma 5, della l.r. 70/1996, sono approvate
le modifiche riportate nelle allegate tabelle B.1) e B.2).
5.2. I Comitati di gestione degli ATC e dei CA
dovranno trasmettere al competente Settore Caccia e Pesca
regionale una relazione da cui si rilevino i risultati conseguiti
in seguito alle modifiche di cui al punto 5.1..
5.3. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A.
regolamentano la caccia agli ungulati nel rispetto delle
Linee guida regionali e possono, altresì, regolamentare
la caccia al cinghiale ed alla volpe anche con l'ausilio
dei cani nonché l'uso dei cani da traccia per il recupero
dei capi ungulati feriti nel rispetto delle disposizioni
di cui all'art. 13, comma 14 della l.r. 70/96. Il Presidente
del Comitato di gestione deve comunicare alla Provincia
i nominativi dei cacciatori inadempienti. Per le violazioni
delle disposizioni regolamentari degli A.T.C. e dei C.A.
nei casi del presente punto si applica la sanzione amministrativa
prevista dall'art. 53, comma 1, lett. qq) della l.r.70/96.
5.4. I contrassegni rilasciati ai cacciatori nell'ambito
della caccia di selezione, compreso il cinghiale limitatamente
alla zona faunistica delle Alpi, e per l'effettuazione dei
piani numerici alla piccola fauna alpina devono essere restituiti
entro e non oltre il 15 febbraio 2005. Il Presidente del
Comitato di gestione deve comunicare alla Provincia i nominativi
dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta
la sanzione amministrativa prevista dall'art. 53, comma
1, lettera qq) della l.r. 70/96
segue
6)
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