Istruzioni operative supplementari
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6) PUBBLICITA' DEGLI ATTI
6.1. I Comitati di gestione devono dare adeguata
pubblicità al calendario venatorio, alle istruzioni operative
supplementari ed alle modifiche dei periodi dell'attività
venatoria.
6.2. I Comitati di gestione, inoltre, devono dare
adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:
- piano di prelievo numerico per le specie: pernice bianca,
coturnice, fagiano di monte (solo maschi), lepre bianca,
cervo, capriolo, camoscio, muflone e daino;
- chiusura della caccia a quelle specie il cui piano
di prelievo sia stato completato. Tali determinazioni
devono essere rese pubbliche mediante affissione agli
albi pretori di tutte le Amministrazioni interessate e
mediante comunicazione a tutte le Associazioni venatorie
e agli organi di informazione locale.
Di tali determinazioni deve altresì essere data comunicazione
immediata a tutti gli organi responsabili della vigilanza
venatoria territorialmente interessati. |