Istruzioni operative supplementari
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1) TESSERINO REGIONALE
1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per
uso caccia devono essere muniti di apposito tesserino regionale
rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A.
nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 39, comma
2 della l.r.70/96.
1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte
devono restituire il tesserino dell'annata precedente al
Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della
richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva.
1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile
attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore č autorizzato
ad esercitare l'attivitā venatoria.
1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte
che esercitano l'attivitā venatoria esclusivamente nelle
zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono
ritirare il tesserino venatorio presso l'A.T.C. o il C.A.
di residenza del cacciatore o per i residenti in Provincia
di Torino presso la Regione Piemonte - Settore Caccia e
Pesca - C.so Stati Uniti, 21 - Torino.
1.5. Il cacciatore che esercita l'attivitā venatoria
in altre regioni, in periodi diversi da quelli consentiti
nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco,
poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto
delle disposizioni vigenti nella regione ove esercita l'attivitā.
1.6. Il cacciatore residente nella Regione Piemonte,
all'atto dell'inizio dell'attivitā venatoria, deve perforare
in modo evidente l'apposito spazio del tesserino venatorio
indicante il giorno di caccia ed annotare in modo indelebile
con il segno X i capi di fauna selvatica non appena abbattuti
ed, in caso di deposito degli stessi, aggiungere un cerchio
attorno alla X. Per gli ungulati, ad eccezione del cinghiale,
e per le specie fagiano di monte, coturnice, pernice bianca
e lepre bianca č fatto obbligo di annotare il capo abbattuto
mediante perforazione.
1.7. Anche ai fini del rispetto delle disposizioni
di cui al punto 1.6 ai cacciatori residenti in altre Regioni
o all'estero, che esercitano l'attivitā venatoria negli
A.T.C. o nei C.A., viene rilasciato apposito tesserino aggiuntivo
predisposto dalla Regione. Il tesserino aggiuntivo deve
sempre accompagnare il tesserino venatorio rilasciato dalla
Regione di residenza e su entrambi devono essere riportate
le annotazioni circa le giornate di caccia ed i capi abbattuti.
Il tesserino aggiuntivo viene rilasciato dagli A.T.C. o
dai C.A. ai cacciatori ammessi negli stessi e deve essere
restituito al Comitato di gestione, che ha provveduto al
rilascio, all'atto della richiesta del tesserino aggiuntivo
per l'annata venatoria successiva. Per i cacciatori che
esercitano l'attivitā esclusivamente nelle aziende faunistico-venatorie
e agri-turistico-venatorie si applicano le disposizioni
di cui al successivo punto 2.3.
1.8. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono
cumulate.
1.9. In caso di smarrimento o di sottrazione del
tesserino si applicano le disposizioni dell'art. 39, comma
4 della l.r. 70/96.
segue
2)
Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie
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