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TESSERINI VENATORI

© Tre W 2004

 

Istruzioni operative supplementari

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1) TESSERINO REGIONALE

1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 2 della l.r.70/96.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore č autorizzato ad esercitare l'attivitā venatoria.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attivitā venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore o per i residenti in Provincia di Torino presso la Regione Piemonte - Settore Caccia e Pesca - C.so Stati Uniti, 21 - Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l'attivitā venatoria in altre regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella regione ove esercita l'attivitā.

1.6. Il cacciatore residente nella Regione Piemonte, all'atto dell'inizio dell'attivitā venatoria, deve perforare in modo evidente l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia ed annotare in modo indelebile con il segno X i capi di fauna selvatica non appena abbattuti ed, in caso di deposito degli stessi, aggiungere un cerchio attorno alla X. Per gli ungulati, ad eccezione del cinghiale, e per le specie fagiano di monte, coturnice, pernice bianca e lepre bianca č fatto obbligo di annotare il capo abbattuto mediante perforazione.

1.7. Anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al punto 1.6 ai cacciatori residenti in altre Regioni o all'estero, che esercitano l'attivitā venatoria negli A.T.C. o nei C.A., viene rilasciato apposito tesserino aggiuntivo predisposto dalla Regione. Il tesserino aggiuntivo deve sempre accompagnare il tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza e su entrambi devono essere riportate le annotazioni circa le giornate di caccia ed i capi abbattuti. Il tesserino aggiuntivo viene rilasciato dagli A.T.C. o dai C.A. ai cacciatori ammessi negli stessi e deve essere restituito al Comitato di gestione, che ha provveduto al rilascio, all'atto della richiesta del tesserino aggiuntivo per l'annata venatoria successiva. Per i cacciatori che esercitano l'attivitā esclusivamente nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie si applicano le disposizioni di cui al successivo punto 2.3.

1.8. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.9. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino si applicano le disposizioni dell'art. 39, comma 4 della l.r. 70/96.

segue

2) Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie » »